Il nuovo regime forfetario per i contribuenti minimi in vigore dal primo gennaio 2015

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francocoladarci
00lunedì 12 gennaio 2015 20:34
Dal primo gennaio 2015 coloro che intendono avviare una nuova piccola impresa o attivita' professionale possono accedere al nuovo regime forfetario semplificato per i contribuenti minimi, introdotto dalla Legge di stabilita' 2015.

In questo modo, viene meno l’esigenza di rivolgersi a commercialisti e fiscalisti per la tenuta delle scritture contabili e per il controllo delle scadenze e degli importi da versare all’Agenzia delle entrate.

Con il nuovo regime forfetario dei minimi, infatti, l’IRPEF, le addizionali regionali e comunali e l’Irap vengono tutte rimpiazzate da un’aliquota sostitutiva unica, fissata al 15% sul reddito imponibile calcolato forfettariamente sull’ammontare dei ricavi o dei compensi.

Il reddito forfetario imponibile e' determinato applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti per l’esercizio dell’attivita', un coefficiente di redditivita', diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attivita' avviata (ad esempio il coefficiente di redditivita' e del 78% per i professionisti, del 40% per i commercianti). Sul reddito forfetario imponibile cosi' ottenuto, si deducono gli eventuali contributi previdenziali obbligatori. Per la determinazione del prelievo fiscale, si considera il reddito forfetario imponibile, al netto dei contributi previdenziali obbligatori corrisposti, e si applica semplicemente un’imposta sostitutiva pari al 15%.

In pratica, il reddito forfetario imponibile si determina moltiplicando il reddito imponibile per una percentuale di redditivita' (variabile in funzione del codice ATECO che contraddistingue l’attivita' intrapresa) che include la forfetizzazione dei costi sostenuti. Al reddito forfetario imponibile, dedotti gli eventuali oneri contributivi, si applica un’aliquota sostitutiva del 15% per determinare l’imposta complessiva dovuta all’erario.

Facciamo un esempio. Fatture emesse per un totale di 100 euro nell’ambito di un’attivita' il cui codice ATECO prevede un coefficiente di redditivita' pari al 70%. Contributi previdenziali versati alla gestione separata dell’INPS per 10 euro.

Qual e' l’imposta da corrispondere all’Agenzia delle entrate? Il reddito forfetario imponibile e' pari a 70 euro, da cui vanno dedotti i 10 euro per contributi previdenziali versati alla gestione separata. Dunque il reddito forfetario imponibile, al netto degli oneri contributivi, e' di 60 euro. L’imposta sostitutiva dovuta ammonta al 15% di 60 euro, cioe' 9 euro.

Una volta pagato l’obolo non si pensa piu' a scadenze, versamenti e dichiarazioni IVA, scadenze e versamenti IRAP, addizionali comunali e regionali IRPEF.

Nuovo regime forfetario per i contribuenti minimi - il reddito imponibile ridotto di 1/3 per le nuove partite iva

Ma c’e' di piu': al fine di favorire l’avvio di nuove attivita', per l’anno in cui la stessa e' iniziata e per i due successivi, il reddito determinato forfetariamente e' ridotto di un terzo.

Questo ulteriore vantaggio puo' essere conseguito a condizione che:

il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio, attivita' artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
l’attivita' da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attivita' precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attivita' precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
qualora venga proseguita un’attivita' svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore ai limiti che, a seconda dell’attivita', consentono l’accesso al regime.
Vediamo cosa comporta, quantitativamente, questa ulteriore agevolazione fiscale valida per i primi tre anni di attivita' di una nuova partita IVA, riferendoci all’esempio gia' visto, ovvero nel caso ipotetico di fatture emesse per un totale di 100 euro nell’ambito di un’attivita' il cui codice ATECO prevede un coefficiente di redditivita' pari al 70%, con contributi previdenziali versati alla gestione separata dell’INPS per 10 euro.

Il reddito forfetario imponibile e' sempre pari a 70 euro. Ma questo va abbattuto di un ulteriore 33,33%, cioe' vanno sottratti ancora 23,33 euro. Il reddito forfetario imponibile ammonta allora a 46,67 euro. Dedotti i 10 euro versati alla gestione separata INPS, abbiamo un reddito forfetario imponibile, al netto dei contributi previdenziali, di 36,67 euro assoggettabile ad imposta sostitutiva del 15%. L’imposta sostitutiva dovuta all’erario ammonta allora al 15% di 36,67 euro, cioe' 5,5 euro. Non male per un un inizio di attivita', anche considerando che ci si puo' concentrare sul proprio business senza “distrazioni fiscali” di alcun tipo e senza dover sostenere l’onere delle periodiche parcelle del commercialista.

Le semplificazioni contabili per chi aderisce al nuovo regime forfetario dei contribuenti minimi

Fermo restando l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano il regime forfetario:

sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dal versamento dell’Iva e da tutti gli obblighi previsti in materia di Imposta sul valore aggiunto (ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti);
non sono tenuti a operare le ritenute (occorrera' solo indicare in dichiarazione il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non e' stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi), cosi' come alle stesse non sono assoggettati (rilasciando un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono e' soggetto ad imposta sostitutiva) i propri ricavi e compensi;
sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore e dai parametri.
Alla semplicita' di computo del reddito, a cui abbiamo gia' accennato, si accompagna, dunque, ad una estrema semplificazione degli adempimenti fiscali: il soggetto che accede al forfait e' esonerato dagli obblighi contabili ai fini Iva (compreso la dichiarazione e la comunicazione annuale) e delle imposte sui redditi, non e' soggetto a ritenute, non e' sostituto d’imposta, e' escluso dall’applicazione dell’Irap e degli studi di settore.

Riassumendo, il nuovo regime forfetario e' caratterizzato da:

esonero completo dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili ad eccezione della conservazione dei documenti contabili;
esonero dell’applicazione dell’IVA (salvo il caso in cui vi siano acquisti di beni e servizi INTRA-UE per un importo superiore a 10.000 euro);
esonero dall’eventuale applicazione della ritenuta d’acconto su fatture emesse o ricevute;
esclusione da studi di settore o parametri;
esonero dall’invio dello spesometro;
esonero dalla comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute;
esonero dalla comunicazione black-list;
determinazione del reddito su base forfetaria (una % da calcolarsi sull’ammontare dei ricavi o compensi)
applicazione di un’imposta sostitutiva (IRPEF, relative addizionali e IRAP) nella
misura del 15%;

I vecchi regimi fiscali vanno in soffitta - il nuovo regime forfetario per i contribuenti minimi sostituisce tutti quelli precedentemente vigenti

Il nuovo regime forfetario per i contribuenti minimi sostituisce tutti i regimi agevolati vigenti al 31 dicembre 2014, che sono stati abrogati: nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita' e regime contabile agevolato.

I contribuenti che nel 2014 se ne sono avvalsi, applicheranno il nuovo regime forfetario se in possesso dei relativi requisiti, a meno che non decidano di avvalersi della possibilita' di applicare l’imposta sul valore aggiunto e le imposte sul reddito nei modi ordinari.

Coloro che nel 2014 si sono avvalsi del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo o del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita' possono applicare, laddove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, la prevista riduzione di un terzo al reddito forfetario per i soli periodi d’imposta che residuano al completamento del triennio agevolato.

Per finire, i contribuenti che nel 2014 si sono avvalsi del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita' possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di eta'.

I requisiti per l'accesso al nuovo regime forfetario - chi può aderirvi e chi no

Per accedere (e permanere) al regime forfetario occorre soddisfare quattro condizioni:

bisogna aver conseguito, nell’anno precedente, ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinati limiti, differenziati a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attivita' esercitata. In pratica le soglie previste dalla legge variano da un minimo 15 mila ad un massimo 40 mila euro a seconda dell’attivita' intrapresa (15 mila e' il limite per i professionisti – 20 mila per artigiani e imprese – 30 mila per gli ambulanti di alimentari e bevande – 40 mila per i commercianti, alberghi e ristoranti). Inoltre, ai fini dell’individuazione del limite dei ricavi e dei compensi per l’accesso al regime forfetario, non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore e ai parametri
nonché. Nel caso di esercizio contemporaneo di attivita' contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite piu' elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attivita' esercitate;
le spese sostenute nell’anno precedente, nell’ambito dell’attivita' esercitata, per lavoro accessorio, dipendente e per collaboratori, non devono aver superato i 5 mila euro lordi;
il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio relativo all’anno precedente non deve superare i 20 mila euro. Nel calcolo di questo limite va tenuto presente che:
per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;
per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale degli stessi;
i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50%;
non rilevano i beni il cui costo unitario non e' superiore a 516,46 euro;
non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione.
i redditi conseguiti nell’attivita' d’impresa, dell’arte o della professione, nel corso dell’anno precedente, devono risultare prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; tuttavia, questo requisito non e' rilevante se il rapporto di lavoro e' cessato o la somma dei redditi d’impresa, dell’arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato, non supera i 20 mila euro.
Non possono fruire del regime forfetario i non residenti in Italia, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.

Risultano altresi' esclusi dalla possibilita' di optare per il regime forfetario gli esercenti attivita' d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attivita', a societa' di persone o associazioni a esse assimilate, ovvero a societa' a responsabilita' limitata trasparenti (quelle che si avvalgono di un regime fiscale agevolato, in base al quale il dividendo viene tassato integralmente in capo ai soci, in base alle rispettive quote di partecipazione agli utili, indipendentemente dal fatto che esso venga poi effettivamente distribuito ai soci o rimanga, invece, all’interno della societa').

Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di accesso, oppure si verifica una delle cause di esclusione.

I requisiti per avvalersi del nuovo regime forfetario - limite dei compensi e dei ricavi per ciascuna tipologia di attività

industrie alimentari e delle bevande – il limite per ricavi e compensi e' di 35 mila euro;
commercio all’ingrosso e al dettaglio – il limite per ricavi e compensi e' di 40 mila euro;
commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande – il limite per ricavi e compensi e' di 30 mila euro;
commercio ambulante di prodotti diversi da alimentari e bevande – il limite per ricavi e compensi e' di 20 mila euro;
costruzioni e attivita' immobiliari – il limite per ricavi e compensi e' di 15 mila euro;
intermediari del commercio – il limite per ricavi e compensi e' di 15 mila euro;
attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione – il limite per ricavi e compensi e' di 40 mila euro;
attivita' professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi – il limite per ricavi e compensi e' di 15 mila euro;
altre attivita' – il limite per ricavi e compensi e' di 20 mila euro.

Coefficiente di redditività per il calcolo del regime forfetario imponibile relativo a ciascuna tipologia di attività

industrie alimentari e delle bevande – il coefficiente di redditivita' e' pari al 40%;
commercio all’ingrosso e al dettaglio – il coefficiente di redditivita' e' pari al 40%;
commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande – il coefficiente di redditivita' e' pari al 40% ;
commercio ambulante di prodotti diversi da alimentari e bevande – il coefficiente di redditivita' e' pari al 54%;
costruzioni e attivita' immobiliari – il coefficiente di redditivita' e' pari all’86% ;
intermediari del commercio – il coefficiente di redditivita' e' pari al 62%;
attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione – il coefficiente di redditivita' e' pari al 40%;
attivita' professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi – il coefficiente di redditivita' e' pari al 78%;
altre attivita' – il coefficiente di redditivita' e' pari al 67%;
Tratto
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