Rimborsi
Richieste di rimborso
La legge 28/2/1983 n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni stabilisce che sono soggetti al pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i natanti iscritti nei rispettivi Pubblici Registri. Il relativo pagamento è dovuto per l'intero periodo fisso stabilito dalla legge in relazione al tipo di alimentazione del veicolo.
Sono previsti casi tassativi di sospensione o interruzione dell'obbligo tributario ma con effetti decorrenti dal periodo fisso successivo a quello della comunicazione del relativo evento all'Amministrazione competente (es. cessione a concessionario per la rivendita) o della sua annotazione al Pubblico Registro Automobilistico (es. perdita di possesso a seguito di furto, cancellazione a seguito di demolizione, ecc.).
Casi ammissibili a rimborso
PAGAMENTO DOPPIO
Si deve intendere unicamente il versamento effettuato due volte a fronte dello stesso veicolo, per la stessa periodicità (es. GEN/DIC.).
In tale ipotesi vanno compresi anche i pagamenti indebitamente effettuati per imprecisa od errata indicazione di numero di targa.
Nel caso di sovrapposizione di pagamento a periodicità annuale per uno o due quadrimestri (es. 1° pagamento GEN/DIC 1999 e 2° pagamento SET 1999/AGO 2000 oppure 1° pagamento GEN/DIC 1999 e 2° pagamento MAG 1999/ APR 2000, il 2° versamento è automaticamente allineato per coprire la scadenza sino al DIC 2000). In tale ipotesi il contribuente NON deve presentare domanda di rimborso ma rivolgersi all'ACI territorialmente competente che provvederà a rilasciare apposita attestazione di proroga della validità del versamento per tutto il periodo per il quale è già stata assolta, pur anticipatamente, l'obbligazione tributaria.
E' necessario allegare alla domanda di rimborso:
- fotocopia di entrambe le ricevute (quella corretta e quella da rimborsare)
- fotocopia di un documento di identità
- fotocopia della carta di circolazione del veicolo.
PAGAMENTO ECCESSIVO
Si deve intendere il versamento effettuato in misura superiore al dovuto in base agli elementi fiscali del veicolo ed al periodo di riferimento per il quale è stata corrisposta la tassa automobilistica, oppure il versamento di sovrattasse o tasse speciali non dovute per tipo di alimentazione (diesel).
E' necessario allegare alla domanda di rimborso:
- fotocopia della ricevuta del bollo
- fotocopia di un documento di identità
- fotocopia della carta di circolazione del veicolo (se il veicolo non è stato radiato/esportato).
PAGAMENTO NON DOVUTO
Si intende il pagamento effettuato nonostante la mancanza dell'obbligazione tributaria per esistenza dei diritto alla "sospensiva" (cessione a concessionari) o a causa di interruzione momentanea (perdita di possesso a seguito di furto con formalità annotata al P.R.A.) ovvero definitiva (cancellazione per demolizione/esportazione annotata al P.R.A.), L’intervenuta esenzione a favore dei soggetti portatori di handicap ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico
E' necessario allegare alla domanda di rimborso:
- fotocopia della ricevuta del bollo
- fotocopia di un documento di identità
- fotocopia del certificato di rottamazione/esportazione o della vendita a concessionario
ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO
In caso di pagamento doppio, pagamento eccessivo, o pagamento non dovuto, l'interessato può produrre istanza di rimborso ad una delegazione ACI.
Il modulo (che potete scaricare tramite i link sottostanti), è composto di n. 1 foglio, che deve essere correttamente compilato in stampatello in tutte le sue parti e deve essere inoltrato a cura dei richiedente, corredato degli allegati richiesti.
ALCUNE PRECISAZIONI:
Il rimborso minimo è di Euro 10,33 e non viene rimborsata la quota relativa al costo di esazione
Se il veicolo è intestato a società la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante
Nel caso dei contratti leasing, il rimborso può essere richiesto dal locatario se egli stesso è il versante
Il rimborso sarà inviato all'intestatario del veicolo all'inizio del periodo in questione
Se l'eccessivo versamento è relativo ad auto d'epoca (da 20 anni in su per la Regione Lombardia - da 30 anni in su o se iscritte nei registri ASI per le altre region) i rimborsi saranno al netto della tassa di circolazione dovuta in ogni caso (Euro 30,00)
Per i versamenti relativi a veicoli di cui non si è più in possesso, è fondamentale la presentzaione dell'originale della ricevuta e dell'autocertificazione di essere il versante.
Particolare cura deve essere prestata nella trascrizione degli elementi identificativi dei veicolo e dei dati fiscali.
Per comodità, qui trovate il link per scaricare i modelli necessari per la richiesta di rimborso per la Regione Lombardia