Autoveicoli d'epoca - Esenzione e sconti

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ti61no
00martedì 19 ottobre 2010 13:52
Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico

Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.


Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del D.T.T.


I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:

la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del D.T.T. nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti.
Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato al D.T.T., per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.


Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.

I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento.

Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €68,25 a €275,10 se si tratta di autoveicoli, o da €33,60 a € 137,55 se si tratta di motoveicoli.



A.S.I. sito web [SM=g1907711]
ti61no
00martedì 19 ottobre 2010 14:01
A.S.I. no!!!
Circolare Agenzia Entrate 04/06/2010, ASI.NO !

By Dario Di Bello on 22.06.10 07:46

Ho chiesto all'AGENZIA delle ENTRATE della Regione Sicilia, per il tramite della Federconsumatori, se per i veicoli ventennali è valido l'utilizzo dello strumento della Autocertificazione per avere accesso ai benefici fiscali sanciti nell'articolo 63 della Legge 342/2000.

Nella richiesta di consulenza, ho allegato anche il modello presente sul nostro sito, sin dall'indomani dell'abrogazione dell'art.2 L.R.23/02 (per intenderci è quello che Dottorini ha fatto abrogare e che obbligava gli automobilisti/motociclisti dell'UMBRIA ad iscriversi a ben 2 club privati !), ed hanno risposto che il modello da noi proposto è valido e che NON È OBBLIGATORIA alcuna iscrizione !

(modello di autocertificazione inviato all'A. d. E. - clikka qui) [SM=g1907711]

Questa è la risposta dell'Agenzia delle Entrate:
Scarica la Circolare 2010/41478 del 4 giugno 2010 (clikka qui). [SM=g1907711]

Nella risposta è stata ribadita la valenza della Circolare 81335/2001:
Scarica la Circ. 2001/81335 dell'Ag. delle Entrate (clikka qui). [SM=g1907711]

È paradossale come alcune Regioni continuino a dire che tali documenti non esistano !

Buona lettura.
dario di bello

vedi articolo.... [SM=g1907711]
ti61no
00martedì 19 ottobre 2010 14:20
Rimborsi
Richieste di rimborso [SM=g1907711]

La legge 28/2/1983 n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni stabilisce che sono soggetti al pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i natanti iscritti nei rispettivi Pubblici Registri. Il relativo pagamento è dovuto per l'intero periodo fisso stabilito dalla legge in relazione al tipo di alimentazione del veicolo.

Sono previsti casi tassativi di sospensione o interruzione dell'obbligo tributario ma con effetti decorrenti dal periodo fisso successivo a quello della comunicazione del relativo evento all'Amministrazione competente (es. cessione a concessionario per la rivendita) o della sua annotazione al Pubblico Registro Automobilistico (es. perdita di possesso a seguito di furto, cancellazione a seguito di demolizione, ecc.).

Casi ammissibili a rimborso
PAGAMENTO DOPPIO
Si deve intendere unicamente il versamento effettuato due volte a fronte dello stesso veicolo, per la stessa periodicità (es. GEN/DIC.).
In tale ipotesi vanno compresi anche i pagamenti indebitamente effettuati per imprecisa od errata indicazione di numero di targa.
Nel caso di sovrapposizione di pagamento a periodicità annuale per uno o due quadrimestri (es. 1° pagamento GEN/DIC 1999 e 2° pagamento SET 1999/AGO 2000 oppure 1° pagamento GEN/DIC 1999 e 2° pagamento MAG 1999/ APR 2000, il 2° versamento è automaticamente allineato per coprire la scadenza sino al DIC 2000). In tale ipotesi il contribuente NON deve presentare domanda di rimborso ma rivolgersi all'ACI territorialmente competente che provvederà a rilasciare apposita attestazione di proroga della validità del versamento per tutto il periodo per il quale è già stata assolta, pur anticipatamente, l'obbligazione tributaria.
E' necessario allegare alla domanda di rimborso:
- fotocopia di entrambe le ricevute (quella corretta e quella da rimborsare)
- fotocopia di un documento di identità
- fotocopia della carta di circolazione del veicolo.

PAGAMENTO ECCESSIVO
Si deve intendere il versamento effettuato in misura superiore al dovuto in base agli elementi fiscali del veicolo ed al periodo di riferimento per il quale è stata corrisposta la tassa automobilistica, oppure il versamento di sovrattasse o tasse speciali non dovute per tipo di alimentazione (diesel).
E' necessario allegare alla domanda di rimborso:
- fotocopia della ricevuta del bollo
- fotocopia di un documento di identità
- fotocopia della carta di circolazione del veicolo (se il veicolo non è stato radiato/esportato).

PAGAMENTO NON DOVUTO
Si intende il pagamento effettuato nonostante la mancanza dell'obbligazione tributaria per esistenza dei diritto alla "sospensiva" (cessione a concessionari) o a causa di interruzione momentanea (perdita di possesso a seguito di furto con formalità annotata al P.R.A.) ovvero definitiva (cancellazione per demolizione/esportazione annotata al P.R.A.), L’intervenuta esenzione a favore dei soggetti portatori di handicap ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico
E' necessario allegare alla domanda di rimborso:
- fotocopia della ricevuta del bollo
- fotocopia di un documento di identità
- fotocopia del certificato di rottamazione/esportazione o della vendita a concessionario

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO
In caso di pagamento doppio, pagamento eccessivo, o pagamento non dovuto, l'interessato può produrre istanza di rimborso ad una delegazione ACI.
Il modulo (che potete scaricare tramite i link sottostanti), è composto di n. 1 foglio, che deve essere correttamente compilato in stampatello in tutte le sue parti e deve essere inoltrato a cura dei richiedente, corredato degli allegati richiesti.

ALCUNE PRECISAZIONI:

Il rimborso minimo è di Euro 10,33 e non viene rimborsata la quota relativa al costo di esazione
Se il veicolo è intestato a società la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante
Nel caso dei contratti leasing, il rimborso può essere richiesto dal locatario se egli stesso è il versante
Il rimborso sarà inviato all'intestatario del veicolo all'inizio del periodo in questione
Se l'eccessivo versamento è relativo ad auto d'epoca (da 20 anni in su per la Regione Lombardia - da 30 anni in su o se iscritte nei registri ASI per le altre region) i rimborsi saranno al netto della tassa di circolazione dovuta in ogni caso (Euro 30,00)
Per i versamenti relativi a veicoli di cui non si è più in possesso, è fondamentale la presentzaione dell'originale della ricevuta e dell'autocertificazione di essere il versante.


Particolare cura deve essere prestata nella trascrizione degli elementi identificativi dei veicolo e dei dati fiscali.

Per comodità, qui trovate il link per scaricare i modelli necessari per la richiesta di rimborso per la Regione Lombardia [SM=g1907711]

ti61no
00venerdì 3 dicembre 2010 13:10
LE NUOVE NORME 2010 CHE REGOLANO IL COLLEZIONISMO AUTOMOTORISTICO.
La situazione dopo il decreto ministeriale del 19 marzo e la circolare attuativa, del 4 ottobre.

Nella vita dei collezionisti in campo automotoristico la data del 20 marzo 2010 sarà ricordata a lungo in quanto, oltre a stabilire per i veicoli storici la revisione biennale, ha reso possibile la re immatricolazione di tutti veicoli radiati dal Pubblico Registro Automobilistico e non solo di quelli cancellati d’ufficio.

Vedremo così risorgere da cantine, fienili e capannoni auto,moto,autocarri ecc. che andranno ad arricchire il già prestigioso parco nazionale.

Alfine della re immatricolazione, gli interessati dovranno munirsi di un nuovo documento, il Certificato di Rilevanza Storica e collezionistica (C.R.S.). Questo innovativo documento prende il posto del vecchio Certificato Sostitutivo delle Caratteristiche Tecniche, ma con più ampi contenuti, infatti oltre a riportare un maggior numero di dati, costituisce il presupposto per qualificare un veicolo d’interesse storico a partire dal 20 marzo 2010.

Per l’ottenimento del ( C.R.S.) il proprietario dovrà iscriversi ad un Club collegato a uno dei Registri riconosciuti: ASI, Storico FMI, Storico Italiano FIAT,Italiano Alfa Romeo,Storico Lancia, che hanno facoltà di rilasciare il documento dopo aver effettuato un controllo, che deve accertare che il veicolo si presenti in condizioni di conservazione adeguate. Trattasi di un controllo preventivo, non di natura tecnica, ma diretta ad un accertamento di natura storico-estetica, mentre il controllo tecnico del veicolo sarà effettuato dagli Uffici della Motorizzazione.

Per quanto attiene ai agli altri documenti, l’ Attestato di Storicità continuerà ad essere emesso e ad avere la sua specifica funzione, per la sua valenza fiscale, relativamente all’esenzione dal pagamento della Tassa di Possesso tramutata in simbolica Tassa di Circolazione.

Il Certificato d’Identità (C.D.I.) che continuerà ad esistere, quale riconoscimento qualificante, che consente di ottenere la targa di ottone e attesta che il veicolo è conservato e presenta caratteristiche identiche a quelle d’origine.

La nuova normativa entrata in vigore il 20 marzo 2010, ai fini della circolazione, con tutte le conseguenza di Legge, stabilisce che, ai fini pubblicistici, il C.R.S. è necessario per qualificare un veicolo di interesse storico e collezionistico, per riammetterlo alla circolazione e per usufruire del trattamento agevolato per le revisioni biennali.

Nell’ambito fiscale pertanto nulla è mutato e rimane in vigore l’art. 63 L. 342//2000 dove si stabilisce che solo ASI e FMI (per le moto) possono qualificare un veicolo di oltre 20 anni di particolare rilevanza storica e collezionistica, individuando lo stesso con loro determinazione e dandone comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Ai fini assicurativi, sono da ritenersi validi: sicuramente il nuovo C.R.S. e per le Compagnie che lo ritenessero tale, anche l’ Attestato di Storicità e il C.D.I.

Stabiliti questi principi si richiama l’attenzione sul fatto che spesso viene pubblicizzata la possibilità di stipulare contratti assicurativi sul presupposto dell’iscrizione del soggetto contraente la polizza ad un club, ovvero di un “certificato di storicità” rilasciato da soggetti che non siano ASI, FMI o Registri Storici Nazionali.

E’ una situazione che se non specificamente evidenziata, può determinare forti rischi per il contraente, poiché i veicoli sono storici solo se certificati dai soggetti indicati dal Legislatore.

Ne consegue, che in caso di sinistro la Compagnia che ha rilasciato la polizza, ha facoltà di rivalsa in caso di dichiarazioni anche solo ambigue, fatte dal contraente e recepite come tali, poiché il contratto è stato previsto per coprire i rischi derivanti dalla circolazione di veicoli storici (che sono solo quelli certificati dagli Enti sopra indicati) e non già di quelli dichiarati tali dal proprietario, ma che in realtà non lo sono per carenza di legittimazione.

Concludendo: per avere certezza di essere in possesso di una “buona polizza”, al di là della serietà della Compagnia, è necessario che la stessa sia stipulata in presenza di valide condizioni.
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